L’UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata contesta le dichiarazioni del Ministro Paolo Zangrillo secondo cui le farmacie sarebbero oggi “al centro di una sanità più semplice e capillare, con esami diagnostici nel Comune di residenza”.
Il problema nasce dalle leggi approvate nel 2025, che hanno creato due regole diverse per la stessa prestazione sanitaria.
Con la Legge Semplificazioni (182/2025):
- se un esame è pagato dal cittadino, la farmacia può farlo automaticamente;
- bastano locali “igienicamente idonei”;
- la Regione non autorizza l’attività sanitaria.
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025):
- se lo stesso esame è pagato dal Servizio Sanitario Nazionale, entrano in gioco programmazione e alcuni requisiti regionali;
- ma non valgono comunque le stesse regole rigide previste per ambulatori e laboratori diagnostici.
Risultato: stesso esame, regole diverse, livelli di sicurezza diversi. Se paga il cittadino, poche garanzie. Se paga il SSN, qualche garanzia. Se opera una struttura diagnostica, regole severe.
E non si dica che “a dicembre i TAR Lazio e Lombardia hanno dichiarato legittima la farmacia dei servizi”.
Quelle sentenze hanno dichiarato legittima la sperimentazione della farmacia dei servizi, conclusa al 31 dicembre scorso, e non riguardano il sistema introdotto dalla Legge Semplificazioni e dalla Legge di Bilancio 2026.
Detto questo, i giudici hanno affermato un principio generale che resta valido anche oggi: la sperimentazione è stata ritenuta legittima proprio perché la farmacia non è una struttura diagnostica.
In modo molto chiaro, i TAR hanno precisato che:
- la farmacia non fa diagnosi;
- la diagnosi e il referto restano in capo al medico;
- la farmacia non è equiparata a un ambulatorio o a un laboratorio;
- il farmacista svolge un ruolo tecnico di supporto, come intermediario tra paziente e medico o struttura sanitaria.
Per questo motivo, raccontare oggi quelle sentenze come una “promozione” della farmacia a centro diagnostico è semplicemente falso e contraddice il senso stesso delle decisioni assunte dai giudici amministrativi.
«Questo rafforza l’idea del “pasticcio” – afferma UAP -: da un lato le leggi creano un doppio standard di sicurezza, dall’altro i TAR affermano che la farmacia non può essere equiparata a una struttura diagnostica».
La vicinanza territoriale non può significare meno tutele per i pazienti. Stesse prestazioni devono avere le stesse regole. Tutto il resto crea solo confusione e abbassa la sicurezza delle cure.

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