Alla Regione Puglia e alla ASL Lecce la richiesta di chiarimenti sui servizi pubblicizzati
UAP – Unione Ambulatori Privati richiama l’attenzione delle autorità sanitarie della Regione Puglia su un volantino diffuso da una farmacia in provincia di Lecce, che pubblicizza giornate dedicate al controllo dell’insufficienza venosa, alla prevenzione dell’osteoporosi mediante “MOC” e alla salute dell’udito.
Il cittadino deve poter comprendere quale prestazione gli viene offerta, quale significato clinico abbia il risultato e chi ne assuma la responsabilità. Una comunicazione sanitaria non può lasciare indeterminati questi elementi, soprattutto quando utilizza denominazioni che evocano esami diagnostici e visite mediche.
La documentazione regionale esaminata disciplina specifici percorsi della farmacia dei servizi, con attività, condizioni organizzative e adempimenti definiti. Da questi atti non emerge una generale abilitazione a erogare qualsiasi prestazione diagnostica o specialistica, né risulta dimostrata una specifica disciplina delle tre attività indicate nel volantino. UAP chiede pertanto alla Regione Puglia e alla ASL Lecce di chiarire il quadro applicabile e di verificare le condizioni concrete dell’offerta pubblicizzata. La questione riguarda anzitutto l’esame per l’osteoporosi. La dicitura “MOC” non chiarisce la tecnica impiegata, la sede anatomica esaminata e la finalità dell’accertamento. Se viene effettuata una valutazione ultrasonografica periferica, devono essere esplicitati il suo significato e i suoi limiti rispetto alla
densitometria DXA, evitando che uno screening orientativo venga percepito come un esame diagnostico
equivalente.
Anche la formula “solo referto” richiede una spiegazione: si tratta di un documento medico firmato, con
interpretazione dei risultati e assunzione di responsabilità professionale, oppure di una stampa prodotta
dall’apparecchiatura? E la “visita medica in telemedicina” comprende un’effettiva interazione tra
medico e paziente, oppure consiste nella sola lettura remota dell’esame?
Esame, refertazione e visita possono costituire prestazioni distinte, ma la loro separazione economica
non deve creare equivoci sul contenuto e sulla completezza del servizio. Devono inoltre essere definite
le modalità di comunicazione degli esiti anomali e le indicazioni per gli eventuali approfondimenti clinici,
anche quando il cittadino non acquisti la visita aggiuntiva.
Analoghi chiarimenti sono necessari per il controllo dell’insufficienza venosa e per l’esame audiometrico.
Occorre identificare le tecniche utilizzate, le qualifiche degli operatori e la natura del risultato
consegnato. Un controllo orientativo non deve essere presentato come equivalente a una valutazione
specialistica. La formula “Previeni la perdita dell’udito” deve essere valutata rispetto alle effettive
capacità dell’esame: l’individuazione precoce di un problema non coincide con una garanzia di
prevenirne l’insorgenza o l’evoluzione.
UAP chiede alla Regione Puglia e alla ASL Lecce un riscontro puntuale sui seguenti aspetti:
1. Prestazioni ammesse e limiti. Quale disciplina consente l’erogazione in farmacia degli accertamenti
pubblicizzati e a quali condizioni, distinguendo screening orientativi, esami diagnostici e visite
specialistiche?
2. Locali e controlli. Quali requisiti devono possedere gli spazi interni e i locali separati destinati a
queste attività? Quali autorizzazioni o comunicazioni sono richieste e quali verifiche vengono
effettuate sulla loro effettiva idoneità?
3. Operatori e soggetti erogatori. Chi esegue gli esami, chi li referta e chi effettua le visite? Quali
adempimenti si applicano quando intervengono professionisti o società esterne, anche per singole
giornate?
4. Apparecchiature e qualità. Quali dispositivi vengono utilizzati, per quali destinazioni d’uso e con
quali procedure di manutenzione, controllo e acquisizione dei risultati?
5. Telemedicina e responsabilità. Come sono individuate le responsabilità della farmacia, del medico
e dell’eventuale organizzazione sanitaria esterna? Come vengono garantite appropriatezza della
visita a distanza, coperture assicurative, riservatezza e sicurezza dei dati?
6. Informazione al cittadino. La comunicazione descrive correttamente contenuto, limiti e finalità
delle prestazioni? L’uso di termini diagnostici, richiami alla prevenzione e formule di gratuità rispetta
la disciplina dell’informazione sanitaria e le regole deontologiche?
La semplificazione amministrativa non può comportare una riduzione delle garanzie per il paziente. La
conformità di un dispositivo, la presenza occasionale di un professionista o il collegamento con un medico a distanza non sostituiscono gli ulteriori requisiti richiesti per l’attività concretamente svolta. Il
fatto che una prestazione sia gratuita, a pagamento o proposta nell’ambito di una giornata di
prevenzione non elimina tali obblighi.
UAP chiede inoltre agli Ordini professionali competenti di valutare, per i profili di rispettiva competenza,
la correttezza della comunicazione e il rispetto dei limiti professionali.
Il volantino non permette, da solo, di accertare eventuali irregolarità della farmacia interessata. Permette però di individuare questioni precise sulle quali le autorità sanitarie sono chiamate a dare risposte verificabili. «A prestazioni e rischi comparabili devono corrispondere garanzie equivalenti di qualità, sicurezza e controllo», afferma la Presidente UAP, Mariastella Giorlandino. «Chiediamo alla Regione Puglia e alla ASL Lecce di chiarire quali attività possano essere svolte, con quali requisiti e sotto quali responsabilità, e di verificarne il rispetto. La tutela della salute richiede informazioni comprensibili e controlli effettivi, qualunque sia il luogo nel quale viene erogata la prestazione».

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